Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)
1. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza della spesa.