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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.55. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.55.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

  1. Al numero 1-quinquies) della Tabella A Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali», sono sostituite con le seguenti: «prodotti per la protezione dell'igiene femminile, prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 72 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2021.

ex 5.06.