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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.539. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.539.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure a favore dei piccoli comuni montani a vocazione sciistica)

  1. Al fine di ristorare i comuni montani a vocazione sciistica, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e indice di vecchiaia superiore a 330 alla data del 1o gennaio 2021, delle mancate entrate derivanti da tributi locali, concessioni d'uso dei beni immobili di proprietà e dei servizi pubblici a tariffa, connesse ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 34.05.