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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.537. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.537.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Contributo per lo sviluppo economico dei comuni montani)

  1. Al fine di consentire la promozione e l'ammodernamento degli esercizi commerciali attivi alla data del 31 dicembre 2019 e che hanno sede legale nei comuni montani nei quali siano presenti impianti di risalita o anelli di fondo attivi alla medesima data, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 5.000, nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 34.02.