stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.521. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.521.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Credito di imposta per agenti di commercio)

  1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, e riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
  2. Il credito di cui al comma 1 e utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 32.01.