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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.514. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.514.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Articolo 29-bis.
(Istituzione delle zone franche urbane nella regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Il presente articolo, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, istituisce zone franche urbane nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, finalizzate a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e a sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la delimitazione territoriale delle zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Ferme restando le disposizioni attribuite all'autorità doganale e alle altre autorità competenti nell'ambito dell'Unione europea e nazionale, la gestione delle zone franche urbane istituite ai sensi dell'articolo 1 è affidata alla società Friulia Spa a cui possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito, di assicurazione o di intermediazione finanziaria e singoli investitori.
  4. Alla società Friulia Spa sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) valutazioni ed eventuali autorizzazioni delle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nelle zone franche urbane da parte di imprese e di società;
   b) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);
   c) verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse nelle zone franche urbane con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;
   d) costituzione di società miste o partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo delle zone franche urbane;
   e) stipulazione di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati nelle zone franche urbane;
   f) elaborazione dei dati sulla funzionalità e individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo delle zone franche urbane;
   g) controllo, con il personale dell'amministrazione finanziaria, compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché verifica dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

  5. Le imprese nazionali, estere o miste, operanti nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 accedono ai benefìci, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.
  6. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale dell'Unione europea è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
  7. Per le imprese e per le società operanti esclusivamente nelle zone franche urbane è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.
  8. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nelle zone franche urbane godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.
  9. Nei limiti perimetrali delle zone franche urbane possono essere insediate attività produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.
  10. Le piccole e microimprese, individuate dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2016, una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi due periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi tre anni, al 60 per cento, per il quarto e il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 50.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2014 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di 80.000 euro per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2016, per i soli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi tre anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque anni, al 30 per cento, per il quarto e per il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
  12. Nei territori di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca urbana per quanto concerne:
   a) i diritti di confine, i dazi doganali, le sovrimposte di confine, i prelievi agricoli, le restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;
   b) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive;
   c) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte catastali, le imposte ipotecarie, le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo.

  13. Le agevolazioni previste dal presente articolo s'intendono concesse nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1407/2013.
  14. All'onere recato dal presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 29.012.