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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.512. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.512.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 133 inserire il seguente:

Articolo 133-bis.
(Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

  1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta, disciplinate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l'anno 2021, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.
  2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2021, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

ex 29.11.