Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)
1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: – 31.000.000