Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le assunzioni di cui al comma 1, verificate da imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia, l'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 10.000 euro annui.».
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10 mila per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.