Al comma 1, sostituire le parole: 6.000 euro annui con le seguenti parole: 8.500 euro annui.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2.500 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.