Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
1. Al fine di realizzare interventi straordinari per la digitalizzazione degli uffici giudiziari e la formazione specifica del personale amministrativo, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 240 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.