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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.467. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.467.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'innovazione lavoratori autonomi e professionisti)

  1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, sia in forma individuale che associata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 8,8 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 239.

ex 25.011.