Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Programma straordinario periferie)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978, è inserito il seguente:
«978-bis. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel “Programma straordinario”, di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.».