Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Conseguentemente alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:
2021: –10 milioni;
2022: –26 milioni;
2023: –74 milioni.