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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.453. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.453.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al comma 3, dell'articolo 222, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestino nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 21.049.