Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo a quella degli altri cereali)
1. Al fine di equiparare la tassazione dell'orzo a quella degli altri cereali alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;
b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: «1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo»;
c) alla parte III:
1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;
2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: – 2.000.000;
2022: – 2.000.000;
2023: – 2.000.000.