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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.427. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.427.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni in favore delle aziende della filiera del legno)

  1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e che provvedono alla gestione e alla manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, è soggetto all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 9 punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al primo periodo le aliquote di cui all'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 21.053.