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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.391. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.391.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

  1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
  2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.
  3. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.
  4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 19.030.