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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.382. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.382.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

  1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle regioni a statuto ordinario, il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

ex 19.010.