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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.381. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.381.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo per gli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento, la gestione e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  3. L'erogazione avverrà in un'unica tranche annuale con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato regioni e a condizione che le singole regioni intervengano con un contributo almeno uguale a quello previsto da detta ripartizione.
  4. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 19.011.