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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.377. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.377.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni montani o nelle aree interne, per come definiti dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di accisa sul carburante di cui all'articolo 24-ter, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano per gli anni 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 520 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 18.039.