Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto decreto-legge n. 137 del 2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)
1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole: «che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1o gennaio 2019» inserire le seguenti: «nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.