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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.326. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.326.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti)

  1. In considerazione dei danni subìti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni.

ex 15.027.