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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.32. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.32.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 3.017.