Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.».
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.