Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2020»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2020»;
c) al comma 1, terzo periodo, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2019»;
d) al comma 2, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2020».
2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria, pari a 20 milioni annui, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.