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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.269. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.269.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Dopo l'articolo 119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 119-ter.

(Fascicolo del fabbricato)
   1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è istituito il fascicolo del fabbricato.
   2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni, gli ordini ed i collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo di intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.
   3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione ed aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto in formato digitale, su supporto informatico e, sulla base delle informazioni ivi contenute, è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.
   4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano nelle spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto».

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 400 milioni e: 50 milioni.

ex 12.0141.