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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.24. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.24.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro, che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti.

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 3.3.