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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.238. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.238.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di biometano)

  1. Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028» e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno;
   b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
   c) all'articolo 8, comma 2 aggiungere il seguente periodo: «In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati»;
   d) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  «5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto»;
   e) all'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal decreto ministeriale 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi».

  2. In coerenza con le finalità di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore.

ex 12.061.