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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.225. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.225.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «numero massimo di due unità immobiliari,» sono aggiunte le seguenti: «ubicate nello stesso edificio composto da più unità immobiliari, anche se non costituito in forma di condominio, e/o in più edifici,».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 12.27.