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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.224. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.224.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   « f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività».

  2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.
  2-quater. All'onere di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;
   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».
   Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle finalità dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo.

ex 12.103.