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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.220. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.220.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera b), dopo le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1 della presente legge.

ex 12.26.