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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.216. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.216.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo lettera c), è aggiunta la seguente:
   « c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.».
   Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

ex 12.20.