Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «in dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque quote annuali».
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.