Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, lettera a) sostituire il periodo «non superiori a euro 65.000» con il seguente: «non superiori a euro 100.000»
b) al comma 57, lettera d-ter) sostituire il periodo «eccedenti l'importo di 30.000 euro» con il seguente: «eccedenti l'importo di 35.000 euro»
Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023.