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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.205. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.205.

  Sostituire il comma 2 è sostituito con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 219 le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021»;
   b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:
  «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

  Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni e: 500 milioni, rispettivamente con le parole: 600 milioni e: 300 milioni.

ex 12.122.