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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.187. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.187.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 174 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 10.0173.