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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.184. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.184.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Canoni non riscossi)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo», sono soppresse.
  2. Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020», sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 10.0171.