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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.163. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.163.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «invalidità permanente o da morte» sono aggiunte le seguenti: «e le indennità e contributi riconosciuti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti».
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.

ex 10.0178.