Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Esenzione indennità e contributi assistenziali)
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «invalidità permanente o da morte» sono aggiunte le seguenti: «e le indennità e contributi riconosciuti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti».
2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 770 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.