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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1400. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1400.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Esenzione IMU 2021 e contestuale riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

  1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.
  3. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
   b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato ai sensi dell'articolo 209.

ex 100.064.