Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) crediti d'imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220».
2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.