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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1363. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1363.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Ai lavoratori dipendenti stagionali e intermittenti e ai lavoratori autonomi del settore dello spettacolo che hanno svolto la prestazione lavorativa, anche erogata con modalità digitale, per almeno 15 giornate tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo, non titolari all'entrata in vigore della presente legge di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro per ogni mese di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, qualunque sia la tipologia di contratto sottoscritto per le prestazioni di lavoro.
  2. Ai lavoratori del settore dello spettacolo che ai sensi hanno percepito altra indennità ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in misura inferiore a quanto disposto al precedente comma, è riconosciuta una indennità integrativa fino al raggiungimento della cifra di cui al comma 1.
  3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1o gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, per attività lavorativa da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  5. L'indennità è riconosciuta dall'INPS, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

ex 96.054.