Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Sostegno alla lettura)
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti parole: «una dotazione di 4.350.000 euro per l'anno 2020 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.