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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1345. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1345.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

  1. Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale «Cura Cultura», destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:
   a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premino il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;
   b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche «card» di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.
   Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

ex 96.040.