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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1339. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1339.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Agevolazioni in favore delle imprese)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
  3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ex 96.047.