Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «esistenti almeno dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola», e le parole: «fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta»;
b) il comma 4 è soppresso.
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 80 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.