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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1306. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1306.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, già poste in essere in tali luoghi.

  2-ter. Per ogni ulteriore adeguamento necessario per la messa in sicurezza dei luoghi di cui al comma 2-bis, per l'anno 2021, è istituito un fondo di 5 milioni di euro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 96.68.