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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1302. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1302.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonché i processi di innovazione ad esso collegati.

  2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.
  2-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 2-bis, con riferimento al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

ex 96.70.