Sostituirlo con il seguente:
Art. 94.
1. È istituito un fondo per il finanziamento di assegni di ricerca e posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A per ricercatrici e ricercatori afferenti a diversi SSD, finalizzati allo studio della biologia e della epidemiologia del virus COVID-19 nonché alla ricerca sulla diagnosi precoce, il trattamento e la prevenzione della infezione da esso provocata.
2. Potranno essere altresì finanziati progetti inerenti lo sviluppo di misure di prevenzione della trasmissione della infezione che investano la società civile.
3. I progetti presentati dai ricercatori tramite gli Atenei, saranno valutati da apposita commissione nominata direttamente dal Ministero dell'università e della ricerca, composta da docenti universitari dei SSD di pertinenza, e che valuterà la valenza scientifica e la fattibilità degli studi e le loro ricadute pratiche nella gestione della attuale pandemia.
4. Per l'avvio dell'operatività dei progetti indicati nei precedenti commi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.