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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1287. in Assemblea riferita al C. 2790-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/12/2020  [ apri ]
1.1287.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine di incentivare l'attività sportiva anche tra persone con disabilità, è istituto un fondo nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, presso la Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce criteri e principi per l'attuazione di iniziative volte ad incoraggiare la messa a disposizione di adeguati mezzi strutturali, risorse e formazione di personale sportivo, nei limiti di cui al fondo del comma 1.
  3. La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di al comma 2, provvede a informare in modo adeguato sulle iniziative di cui al comma 2, autorizzandone una spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68 della presente legge.

ex 92.08.